L’assessore ai Tributi Francesco Romeo rassicura: nessun danneggiamento per i cittadini che possono comunque ottenere gli stessi benefici, in parte automaticamente, e in parte con una procedura diversa.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO,

la relazione dell’Assessore ai Tributi Francesco Romeo, relativa alla delibera consiliare di presa d’atto della delibera dell’OSL n.° 3 del 2023 avente ad oggetto: ” Approvazione diniego stralcio parziale Art. 1 commi 227/229 , legge n.° 197/2022.

“Il Consiglio è chiamato a prendere atto della deliberazione con cui la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha approvato il diniego allo stralcio parziale previsto dall’art. 1, comma 227 e 228 della L. n 197/2022.

La legge di bilancio ha previsto lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro (capitale + interessi + sanzioni) risultanti dai ruoli affidati agli agenti della riscossione (Adr) dal 1.01.2000 al 31.12.2015.

La stessa legge (art 1, c. 219) stabilisce che gli enti creditori possono stabilire di non aderire allo stralcio dei debiti adottando un provvedimento di diniego entro il 31 gennaio 2023 e comunicando lo stesso, entro la medesima data, all’agente della riscossione.

Nel caso del nostro Comune la scelta non è spettata al Consiglio Comunale, in quanto la gestione dei debiti relativi al periodo antecedente al 1° gennaio 2020 è di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione. Ciò nonostante, a monte dell’adozione del provvedimento da parte dell’OSL c’è stato un confronto tra il sottoscritto, il Presidente Consiglio e la Dott.ssa Sgarlato, al fine di capire se ci fossero i margini per aderire allo stralcio, agevolando i cittadini nella regolarizzazione delle loro posizioni debitorie. Durante il confronto è stato ribadito che i crediti oggetto di stralcio rientrano nella massa attiva della liquidazione e, dunque, rientrano nella gestione dell’O.S.L. che, vista la massa debitoria di elevata consistenza, ha ritenuto che non ci fossero le condizioni per aderire allo stralcio.

Chiarito, dunque, che la decisione di non aderire allo stralcio parziale rientra nelle competenze esclusive dell’OSL, possiamo comunque soffermarci a valutare se e come questo provvedimento si ripercuoterà sui cittadini. Banalmente si potrebbe pensare che in qualche modo l’OSL abbia voluto fare un torto al cittadino, negandogli la possibilità di cancellare i debiti pregressi. In realtà, analizzando la legge si comprende come il cittadino possa comunque ottenere gli stessi benefici, in parte automaticamente, e in parte con una procedura diversa.

Innanzitutto, l’art 1 c. 225 stabilisce che continuano a valere le disposizioni della precedente Pace fiscale ex art 4, D.L. 119/2018, con cui vennero cancellate d’ufficio quelle iscrizioni a ruolo inferiori a € 1.000 avvenute tra il 1.01.2000 e il 31.12.2010. Quindi, nella pratica, lo stralcio riguarda le c.d. mini-cartelle iscritte a ruolo dal 2011 al 2015.

Inoltre, occorre ribadire che a differenza del provvedimento del 2018, l’annullamento automatico dei debiti tributari (Ici, Imu, ecc.) fino a € 1.000 è efficace limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, quindi con esclusione della quota capitale che resta dunque integralmente dovuta insieme al rimborso spese per procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese le violazioni al Codice della strada ex D.Lgs. 285/1992, il beneficio riguarda esclusivamente le diverse tipologie di interessi.

Aderendo allo stralcio parziale, dunque, il cittadino dovrebbe versare semplicemente la quota capitale. Anche se il provvedimento dell’OSL impedisce la cancellazione automatica di sanzioni e interessi, il cittadino può comunque ottenere lo stesso beneficio aderendo alla rottamazione. Infatti, il comma 231 stabilisce che i debiti risultanti carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (e quindi anche i debiti per cui è stato negato lo stralcio parziale) possono essere estinti senza corrispondere interessi e sanzioni, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento secondo le modalità previste da c. 232, cioè o in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, o nel numero massimo di diciotto rate da pagare entro il 2027.”

Di caposud

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