Corte dei Conti e dissesto a Melito Porto Salvo: clamoroso errore nei calcoli del Decreto 6/2026. Sanzioni basate su cifre inesistenti. Leggi l'inchiesta shock.

Di Redazione Capo Sud
4 Agosto 2026


Il Decreto n. 6/2026 della Corte dei Conti era stato presentato come la “sentenza morale” sul dissesto finanziario di Melito Porto Salvo. Sanzioni pecuniarie per oltre 240 mila euro, interdizioni, incandidabilità e una pesantissima responsabilità sanzionatoria. Un colpo durissimo, capace di far tremare gli ex amministratori e di alimentare la vulgata del “finalmente qualcuno paga”.

Ma c’è un problema. Un problema enorme. Un cortocircuito che, se confermato in sede di giudizio, rischia di ribaltare completamente l’intero impianto accusatorio.

La Corte dei Conti ha sbagliato i calcoli. E non parliamo di sfumature o dettagli procedurali. Parliamo della base stessa su cui si fonda l’intera struttura delle sanzioni irrogate.


Indennità inventate: cifre che non esistono nella legge italiana

Il quadro normativo di riferimento, il DM 119/2000, è cristallino e non lascia spazio a interpretazioni. Per gli assessori dei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti – la fascia demografica in cui rientra Melito Porto Salvo – l’indennità di funzione mensile prevede solo due opzioni:

  • € 1.254,99 lordi per i lavoratori autonomi o per i dipendenti collocati in aspettativa.
  • € 627,50 lordi per i dipendenti che non richiedono l’aspettativa (indennità dimezzata).

IL CASO SIMBOLO

Nessun’altra cifra è ammessa. Non esistono valutazioni discrezionali. Eppure, nel decreto della Corte dei Conti compaiono basi mensili totalmente estranee alla legge.

Prendiamo il caso dell’ex assessore Domenico Marcianò: sanzione complessiva di € 30.677,60. Dividendo la cifra per le 20 mensilità previste come sanzione, si ottiene una base mensile di € 1.533,88.

Da dove spunta questo numero? Da quale documento, delibera o tabella ministeriale è stato estratto? La risposta, ad oggi, è inquietante: da nessuna parte. La Corte ha applicato un parametro fantasma, alterando l’intero calcolo matematico della sanzione. E nel diritto amministrativo e contabile c’e una regola d’oro: se la base è viziata, tutto l’atto diventa illegittimo.


Il caso Meduri: la riduzione del 10% applicata “a prescindere”

Le incongruenze dell’inchiesta contabile non risparmiano nemmeno la figura del sindaco pro tempore, Giuseppe Salvatore Meduri. In questo caso la sanzione poggia su una base mensile di € 2.788,87, che corrisponde all’indennità del sindaco ridotta del 10%.

Anche qui, però, i magistrati sembrano aver saltato un passaggio fondamentale. Quella riduzione:

  1. Non opera in modalità automatica.
  2. Deve essere espressamente deliberata dal Consiglio Comunale.
  3. Deve trovare riscontro reale nei mandati di pagamento dell’ente.

Se tale riduzione non è mai stata deliberata per il periodo 2016-2019 – e dai primi riscontri non vi è traccia di atti consiliari in tal senso – la base corretta da applicare per legge era di € 3.098,74. La Corte ha quindi applicato una decurtazione d’ufficio senza verificarne l’esistenza storica. Un errore? Una leggerezza? O una superficialità che mina la credibilità dell’atto?


Il paradosso istituzionale: quando il controllore non controlla

Siamo di fronte a un paradosso istituzionale difficilmente digeribile. La Corte dei Conti è l’organo supremo che giudica la gestione finanziaria degli enti locali; è l’istituzione che pretende dai territori rigore assoluto, precisione millimetrica e contabilità impeccabile.

In questa indagine, invece, emerge la totale omissione delle verifiche documentali più elementari. I giudici non hanno acquisito:

  • Le delibere comunali sulle indennità degli anni 2016–2019.
  • I mandati di pagamento effettivamente emessi dal tesoriere.
  • Lo status lavorativo reale dei singoli amministratori al momento della violazione.

Si è preferito procedere per cifre presunte. Ma se l’organo di controllo sbaglia i conti, l’intero sistema frana. La sanzione diventa illegittima, la proporzionalità della pena viene compromessa e la stessa contestazione della “colpa grave” perde di consistenza.

Nominativo Sanzione Irrogata Errore Rilevato
Meduri Giuseppe Salvatore € 55.777,40 Taglio 10% presunto senza riscontro
Marcianò Domenico € 30.677,60 Parametro mensile (€ 1.533,88) inesistente per legge

La reazione della difesa: istanze e ricorsi bloccano il decreto

Gli ex amministratori non ci stanno a fare da capro espiatorio di un’istruttoria che definiscono superficiale. Le strategie difensive, coordinate dai rispettivi legali, sono già pronte e viaggeranno su binari individuali, data la diversità delle singole posizioni lavorative e delle cariche ricoperte.

I legali si apprestano a depositare:

  1. Istanze di correzione di errore materiale alla Sezione Giurisdizionale Calabria per la rideterminazione immediata delle cifre.
  2. Istanze urgenti di sospensione dell’esecutività del decreto per bloccare i pagamenti ed evitare un ingiusto danno patrimoniale.
  3. Atti di appello formali per contestare il merito del provvedimento, la carenza di motivazione e la violazione del principio del contraddittorio.

La domanda inevitabile: chi controlla i controllori?

L’inchiesta di Melito Porto Salvo apre uno squarcio su un tema civile molto più ampio: chi garantisce il cittadino e l’amministratore locale quando l’organo che deve vigilare commette errori macroscopici?

Chi verifica che i magistrati contabili applichino le leggi e le tabelle corrette prima di distruggere la reputazione pubblica e la stabilità economica di un cittadino? Melito Porto Salvo ha già pagato un prezzo altissimo in termini di isolamento politico e sociale a causa del dissesto. Non può, oggi, pagare anche il prezzo degli errori aritmetici di una sentenza della Corte dei Conti.

Dopo la pubblicazione di questi numeri e di queste incongruenze documentali, qualcuno, all’interno delle istituzioni, sarà chiamato a rispondere.

Di caposud

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